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Il Superbonus 110% e l’acustica

  • Immagine del redattore: pvAcoustic
    pvAcoustic
  • 3 dic 2021
  • Tempo di lettura: 2 min


Il Superbonus e l’acustica


Con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 è stata ulteriormente alzata l’asticella delle incentivazioni al fine di risollevare un’economia interna stritolata dalle restrizioni causate dallo stato di emergenza.

Per godere del Super Ecobonus è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”. Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica e molto altro.

L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare.

In tale contesto, viene concesso di accedere a incentivazioni pari al 110% dell’importo dei lavori e dei costi di progettazione, tali da permettere di effettuare molti interventi senza in pratica nessun esborso economico, avendo l’opportunità e la possibilità di cedere il credito d’imposta a una realtà interessata all’acquisto.

Se parliamo di bonus legati all’efficientamento energetico, perché parlare di acustica?


Fino a qui tutto chiaro, ma all’attento lettore inizierà a sorgere una domanda: ma in tutto questo, cosa c’entra l’isolamento acustico se parliamo di bonus legati all’efficientamento energetico? Perché mi dovrei occupare di fare anche delle valutazioni che riguardano l’isolamento acustico?

Il legame esiste anche se poco dibattuto e deve essere chiaramente preso in considerazione per non incorrere in un potenziale inadempimento che potrebbe comportare l’annullamento dei benefici fiscali acquisiti (L’Agenzia delle Entrate si riserva sette anni per poter analizzare le pratiche di richieste riferite al Superbonus).

Un intervento trainato, come ad esempio di sostituzione dei serramenti o un intervento trainante come la sostituzione del sistema di climatizzazione invernale, comportano un’evidente variazione delle condizioni di elementi acusticamente sensibili, le porzioni di facciata interessate dall’intervento nel primo caso, un impianto tecnologico a servizio dell’edificio nel secondo caso; per tale ragione assieme alle asseverazioni e ai documenti da produrre in seno alla pratica di accettazione degli interventi di efficientamento e seguente sgravio fiscale o cessione del credito d’imposta, sarà necessario ricordare di approntare anche una relazione di calcolo, un collaudo strumentale o comunque un'autodichiarazione in grado di attestare che la sostituzione dei serramenti e/o del sistema di climatizzazione invernale ha comportato l’ottemperanza dei limiti indicati dal DPCM 5.12.1997 o almeno un miglioramento della situazione rispetto alla condizione pregressa.

Tali documenti vengono solitamente richiesti dalla Pubblica Amministrazione in ambito di concessione edilizia e sono parte integrante della pratica urbanistica che va di pari passo con quella riferita alla richiesta di accedere all’incentivazione fiscale, la mancanza di questi documenti potrebbe quindi comportare una difformità documentale che, una volta individuata dagli analisti dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe rendere pericolante il “castello documentale” prodotto e mettere a rischio la validità della cessione del credito.

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