top of page

Lombardia: modifiche alla Legge regionale n°13/2001. Perplessità e dubbi.

  • Immagine del redattore: pvAcoustic
    pvAcoustic
  • 10 lug 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

All' art.7 della L.11/2020 “Legge di semplificazione 2020” vengono riportate alcune modifiche sostanziali alla L.R. 13/2001 tra cui:


1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne


Ad una lettura poco attenta, il presente aggiornamento potrebbe risultare di notevole importanza in quanto sancisce l'obbligatorietà, nei progetti di nuove costruzioni, di valutare e redigere la relazione sui requisiti acustici passivi da parte del Tecnico Competente in Acustica (aspetto fino ad ora non obbligatorio e non così ben definito circa le figure coinvolte...).

Leggendo attentamente però non è oro tutto ciò che luccica: gli indici richiamati dal DPCM 05/12/97 vanno rispettati in opera (e ciò può essere dimostrato solamente a seguito di opportuni collaudi in sito sulla struttura finita). L'obbligatorietà di un relazione previsionale/progettuale che, come riporta il comma 2 "attesti il raggiungimento dei requisiti acustici del comma 1" (quindi del DPCM 05/12/97) porta inevitabilmente la progettazione ad asserire "ufficialmente", sulla carta, un "pericoloso" rispetto dei requisiti.

Inoltre il comma 5, che parla di linee guida per le attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici, rischia di lasciare le prossime pratiche edilizie (e i TCA chiamati in causa nella progettazione e nel collaudo) in un limbo di incertezza normativa e tecnica non di poco conto.

Sicuramente il comma 2 poteva essere posto e scritto meglio: magari demandando ad una relazione previsionale dei requisiti acustici passivi firmata da un TCA, in modo che si attestassero gli indici ma a livello progettuale (magari con fattori di sicurezza e indici di incertezza sui calcoli).

Allo stato attuale si rischia di obbligare il TCA ad una dichiarazione tecnicamente "impossibile".

 
 
 

Comments


Brescello, RE, Italia

©2019 by PvAcoustic. Proudly created with Wix.com

bottom of page